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mercoledì 19 novembre 2008

Dichiarazione dei Diritti del Bambino


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Dichiarazione dei Diritti del Bambino



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DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO
Il 20 novembre 1959, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ha
adottato all'unanimità la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, il cui testo
completo è il seguente.
PREAMBOLO
Considerato che, nello Statuto, i popoli delle Nazioni Unite hanno
riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e
nel valore della persona umana, e che essi si sono dichiarati decisi a
favorire il progresso sociale e a instaurare migliori condizioni di vita in una
maggiore libertà;
Considerato che, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo Le
Nazioni Unite hanno proclamato che tutti possono godere di tutti i diritti e
di tutte le libertà che vi sono enunciate senza distinzione di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra
opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita
o di ogni altra condizione;
Considerato che il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e
intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali
compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita;
Considerato che la necessità di tale particolare protezione è stata
Dichiarazione del 1924 sui diritti del fanciullo ed è stata riconosciuta nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come anche negli statuti degli
Istituti specializzati e delle Organizzazioni internazionali che si dedicano al
benessere dell'infanzia;
Considerato che l'umanità ha il dovere di dare al fanciullo il meglio di se
stessa.
L'ASSEMBLEA GENERALE
Proclama la presente Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo affinché esso
abbia una infanzia felice e possa godere, nella interesse suo e di tutta la
società, dei diritti e delle libertà che vi sono enunciati; invita genitori, gli
uomini e le donne in quanto singoli, come anche le organizzazioni non
governative, le autorità locali e i governi nazionali a riconoscere questi
diritti e a fare in modo di assicurare il rispetto per mezzo di provvedimenti
legislativi e di altre misure da adottarsi gradualmente in applicazione dei
seguenti principi:
Principio primo: il fanciullo deve godere di tutti i diritti enunciati nella
presente Dichiarazione. Questi diritti debbono essere riconosciuta tutti i
fanciulli senza eccezione alcuna, e senza distinzione e discriminazione
fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua la religione o opinioni
politiche o di altro genere, I' origine nazionale o sociale, le condizioni
economiche, la nascita, o ogni altra condizione sia che si riferisca al
fanciullo stesso o alla sua famiglia.
Principio secondo: il fanciullo deve beneficiare di una speciale
protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri
provvedimenti, in modo da essere in grado di crescere in modo sano e
normale sul piano fisico intellettuale morale spirituale e sociale in
condizioni di libertà e di dignità. Nell'adozione delle leggi rivolte a tal fine
la considerazione determinante deve essere del fanciullo.
Principio terzo: il fanciullo ha diritto, sin dalla nascita, a un nome e
una nazionalità
Principio quarto: il fanciullo deve beneficiare della sicurezza sociale.
Deve poter crescere e svilupparsi in modo sano. A tal fine devono essere
assicurate, a lui e alla madre le cure mediche e le protezioni sociali
adeguate, specialmente nel periodo precedente e seguente alla nascita Il
fanciullo ha diritto ad una alimentazione, ad un alloggio, a svaghi e a cure
mediche adeguate.
Principio quinto: il fanciullo che si trova in una situazione di
minoranza fisica, mentale o sociale ha diritto a ricevere il trattamento,
l'educazione e le cure speciali di cui esso abbisogna per il suo stato o la sua
condizione.
Principio sesto: il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua
personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è
possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni
caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo
circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato
dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura
particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti
mezzi di sussistenza. E' desiderabile che alle famiglie numerose siano
concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.
Principio settimo: il fanciullo ha diritto a una educazione, che,
almeno a livello elementare deve essere gratuita e obbligatoria. Egli ha
diritto a godere di un educazione che contribuisca alla sua cultura generale
e gli consenta, in una situazione di eguaglianza di possibilità, di sviluppare
le sue facoltà, il suo giudizio personale e il suo senso di responsabilità
morale e sociale, e di divenire un membro utile alla società. Il superiore
interesse del fanciullo deve essere la guida di coloro che hanno la
responsabilità della sua educazione e del suo orientamento; tale
responsabilità incombe in primo luogo sui propri genitori 11 fanciullo deve
avere tutte le possibilità di dedicarsi a giuochi e attività ricreative che
devono essere orientate a fini educativi; la società e i poteri pubblici devono
fare ogni sforzo per favorire la realizzazione di tale diritto.
Principio ottavo: in tutte le circostanze, il fanciullo deve essere fra i
primi a ricevere protezione e soccorso.
Principio nono: il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di
negligenza, di crudeltà o di sfruttamento. Egli non deve essere sottoposto a
nessuna forma di tratta. Il fanciullo non deve essere inserito nell'attività
produttiva prima di aver raggiunto un'età minima adatta. In nessun caso
deve essere costretto o autorizzato ad assumere un occupazione o un
impiego che nuocciano alla sua salute o che ostacolino il suo sviluppo
fisico, mentale, o morale.
Principio decimo: il fanciullo deve essere protetto contro le pratiche
che possono portare alla discriminazione razziale, alla discriminazione
religiosa e ad ogni altra forma di discriminazione Deve essere educato in
uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e
di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue
energie e la sua intelligenza al servizio dei propri simili.


Dal sito
www.griffini.lo.it/ , ecco alcune precisazioni.
La Convenzione sui diritti dell'infanzia è un documento che contiene 54 articoli tutti tendenti a proteggere i diritti del bambino.Dovrebbero servire a rendere tutte le persone, ma soprattutto gli adulti, più consapevoli dei diritti dell'infanzia e quindi a facilitarne il rispetto.
E' stata approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991.
Prima di essa però, a proposito dei diritti dell'uomo, erano già state emanate varie ordinanze:nel 1924 la Società delle Nazioni ha emesso la prima Dichiarazione dei Diritti del Fanciullonel 1942 la Lega Internazionale per l'Educazione Nuova ha elaborato la CARTA DELL'INFANZIA e nel 1959 l'O.N.U. ha promulgato la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo nel 1989 è infine stata presentata dall'O.N.U. la CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA"

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